Art. 4.

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

      «2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 16, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza».